Sez. 1, Sentenza n. 2164 del 24/07/1973 (Rv. 365386 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - RIPARTIZIONE CONVENZIONALE - MODIFICAZIONE - ACCORDO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA - RIPARTIZIONE PROVVISORIA SENZA ACCORDO - POSSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - RIPARTIZIONE CONVENZIONALE - MODIFICAZIONE - ACCORDO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA - RIPARTIZIONE PROVVISORIA SENZA ACCORDO - POSSIBILITA.*
Il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, prescritto dal combinato disposto degli articoli 1123 cod civ e 68 disp di attuazione dello stesso codice, puo essere derogato - essendo disponibile il diritto di contribuzione o riparto relativo alle dette spese - mediante 'convenzioné che, per la sua natura contrattuale, presuppone il consenso di tutti i condomini. E quindi invalida la deliberazione assembleare che, in difetto di un totale accordo dei compartecipi, disponga - a titolo definitivo - la ripartizione delle spese in base a criteri diversi da quello legale. Peraltro, non e escluso che l'assemblea, in Mancanza della tabella millesimale, possa adottare (anche a maggioranza) in via provvisoria e temporanea - quando si tratti di far fronte alle spese annuali di manutenzione e di gestione dei servizi comuni - un criterio di ripartizione diverso da quello legale, che consenta il versamento delle contribuzioni a titolo di acconto, e salvo i conguagli da operare successivamente all'approvazione della tabella millesimale; giacche in tal caso non si deroga in via definitiva al criterio legale, ma si adotta uno strumento operativo di ordinaria amministrazione che, senza pregiudizio dei diritti dei condomini, permette di provvedere alla normale gestione dei servizi comuni ed alla manutenzione delle cose in comunione. (V 2160/73, mass n 365378).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)