Sez. 1, Sentenza n. 4334 del 06/12/2005 Ud. (dep. 02/02/2006) Rv. 233522 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Procedura di espulsione - Traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal destinatario - Obbligo subordinato all'accertamento circa la mancata conoscenza della lingua italiana - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, la traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta al destinatario costituisce un obbligo derivante da un accertamento di fatto sulla mancata capacità da parte dello straniero di comprendere la lingua italiana. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto una violazione di legge la mancata valutazione da parte del giudice di merito circa la conoscenza della lingua italiana da parte del destinatario, ovvero la mancata indicazione di una lingua conosciuta dallo straniero stesso, nella quale potesse essere tradotto il provvedimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)