Sez. 5, Sentenza n. 7687 del 11/11/2008 Ud. (dep. 20/02/2009) Rv. 242454 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | "Ne bis in idem" europeo - Art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria estera - Preclusione per l'esercizio dell'azione penale nello Stato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera, inidoneo in quanto tale a definire il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione. (Nel caso di specie, relativo a un decreto di archiviazione adottato dall'autorità giudiziaria svizzera, la S.C. ha escluso "ratione temporis" l'applicabilità dell' accordo successivamente concluso tra la Confederazione Svizzera e l'U.E. il 26 ottobre 2004, e riguardante l'adesione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'Accordo di Schengen).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/09/1993 num. 388, Tratt. Internaz. 14/06/1985, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)