Sez. L, Sentenza n. 2663 del 14/03/1991 (Rv. 471248 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Diritto dei lavoratori alla riassunzione entro un anno ex art. 15 della legge n. 264 del 1949 - Presupposto - Ridimensionamento della azienda anche nel settore dell'edilizia - Licenziamento ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
L'applicabilità delle disposizioni dell'art. 15, commi sesto e settimo, della legge n. 264 del 1949 (come modificato dalla legge n. 1618 del 1962), relative al diritto dei lavoratori, licenziati da un'azienda per riduzione di personale, alla precedenza, entro un anno, nella riassunzione presso la medesima azienda, presuppone un licenziamento collettivo, il quale, anche nel settore dell'edilizia, è configurabile quando il recesso del datore di lavoro sia determinato da scelte imprenditoriali di carattere dimensionale, dovendo invece ravvisarsi un licenziamento ex art. 3 legge n. 604 del 1966, tutte le volte che il licenziamento è ricollegabile non a decisioni del tipo suddetto ma a motivi oggettivi, anche inerenti ad una pluralità di lavoratori, come nel caso di cessazione di attività, ove manca una ristrutturazione aziendale in senso proprio.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 16/11/1962 num. 1618, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)