Sez. L, Sentenza n. 1943 del 19/02/2000 (Rv. 534160 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Diritto dei lavoratori alla riassunzione entro un anno ex art. 15 legge n. 264 del 1949 - Applicabilità delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale - Presupposto necessario per il riconoscimento del suddetto diritto - Conseguenze - Lavoratori licenziati per fine lavoro nelle costruzioni edili - Attribuibilità del diritto alla riassunzione - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
L'applicabilità delle disposizioni dell'art. 15, comma sesto, della legge n. 264 del 1949, relative al diritto dei lavoratori licenziati per riduzione del personale alla precedenza entro un anno nella riassunzione presso la medesima azienda, presuppone l'applicabilità delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale. Ne consegue che ai lavoratori licenziati per fine lavoro nelle costruzioni edili non compete il suddetto diritto alla riassunzione in quanto l'art. 24 della legge n. 223 del 1991 espressamente esclude l'applicabilità nei loro confronti delle suddette procedure, così confermando l'art. 6 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965, il quale già aveva previsto l'inapplicabilità, in favore dei suddetti lavoratori, delle norme sulla riassunzione entro l'anno.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)