Sez. 3, Sentenza n. 28314 del 22/12/2011 (Rv. 621005 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Clausola di esonero dalla responsabilità della banca - Art. 1229 cod. civ. - Applicabilità - Furto dei beni custoditi -Operatività dell'esonero - Condizioni - Prova dell'impunibilità incolpevole d'adempiere all'obbligo di custodia - Onere a carico della banca - Sussistenza - Art. 1218 cod. civ. - Applicabilità.
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, ed in presenza di una clausola di esonero da responsabilità, operante nei limiti indicati dall'art. 1229 cod. civ., ovvero con esclusione della responsabilità del custode per dolo e colpa grave, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto, incombe sempre sul debitore inadempiente, vale a dire sull'istituto di credito, l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia sia ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad esso non imputabile, dovendosi coordinare il citato art. 1229 con l'art. 1218 cod. civ., che è norma generale del regime processuale della responsabilità contrattuale, in forza della quale la regola della presunzione della responsabilità non trova motivo di essere derogata, in difetto di norme scritte o di ragioni giustificative di un'interpretazione dell'art. 1229 di segno contrario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)