Sez. 2, Sentenza n. 6008 del 12/11/1982 (Rv. 423736 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - REVISIONE - RIVALUTAZIONE - NOZIONI - ORDINAZIONE - FUNZIONI RISPETTIVE - ALTERNATIVITÀ FRA DETTI DUE ISTITUTI - ESCLUSIONE.*
ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - REVISIONE - RIVALUTAZIONE - NOZIONI - ORDINAZIONE - FUNZIONI RISPETTIVE - ALTERNATIVITÀ FRA DETTI DUE ISTITUTI - ESCLUSIONE.*
In tema di enfiteusi, la revisione del canone - prevista dallo art. 962 cod. civ., al quale la decisione della Corte costituzionale n. 53 del 1974 ha restituito vigore, relativamente alle enfiteusi urbane, attraverso la declaratoria della parziale illegittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1970 n. 1138 - è un istituto essenzialmente diverso dalla rivalutazione del canone stesso di cui all'abrogato art. 6 della citata legge, in quanto la rivalutazione prescindeva da requisiti temporali e costituiva soltanto rimedio alle conseguenze negative della svalutazione monetaria, mentre la revisione può essere richiesta "decorsi almeno dieci anni dalla Costituzione dell'enfiteusi e successivamente dopo eguale periodo di tempo (art. 962 citato) e mira ad ovviare alla sproporzione del canone rispetto al valore attuale del fondo; pertanto il canone, già rivalutato ex art. 6 della legge n. 1138 del 1970, è suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 962 cod. civ. ai fini dell'integrazione del capitale di affrancazione. (V 84/75, mass 373238; (V 4268/74, mass 372940; (Conf 6319/80, mass 410059).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 962, Legge 18/12/1970 num. 1138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)