Sez. U, Sentenza n. 12138 del 21/12/1990 (Rv. 470266 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIPO IMPRENDITORIALE - ORGANIZZAZIONE SEPARATA DALLA STRUTTURA PUBBLICISTICA DELL'ENTE - RAPPORTI DI LAVORO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIPO IMPRENDITORIALE - ORGANIZZAZIONE SEPARATA DALLA STRUTTURA PUBBLICISTICA DELL'ENTE - RAPPORTI DI LAVORO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Quando un'attività, pure di tipo imprenditoriale, sia svolta direttamente da un ente pubblico non economico, i rapporti di lavoro del personale ad essa addetto restano di natura pubblicistica, con la conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, allorché la predetta attività sia espletata mediante un'organizzazione separata dalla struttura pubblicistica dell'ente, e cioè con caratteri di autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, i rapporti di lavoro del relativo personale vengono ad atteggiarsi come distinti da quelli (di natura pubblicistica) degli altri dipendenti dell'ente, sicché le relative controversie sono devolute, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 2093, secondo comma, cod. civ., alla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto - essendo determinante, ai fini dello esposto riparto della giurisdizione, non già l'intrinseca disciplina dei rapporti di lavoro, la quale può derivare da Disposizioni di diritto pubblico o privato, ma il tipo di relazione esistente fra l'apparato amministrativo dell'ente pubblico non economico e l'attività imprenditoriale (sia pure non a fini speculativi) esercitata le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale addetto al servizio termale, ove questo sia gestito da una struttura che - ne sussista o no la personalità giuridica e la formale erezione ad azienda municipalizzata non sia comunque distinta dal comune sul piano soggettivo, organizzativo e patrimoniale, sono devolute (come, nella specie, la controversia promossa da professionista addetto alle terme di tabiano) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 4633/88, mass n 459520; (V 4313/82, mass n 422284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)