Sez. 2, Sentenza n. 10294 del 23/10/1990 (Rv. 469517 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINIO - A FINI DELL'USUCAPIONE DELL'ALTRUI QUOTA INDIVISA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DEL POSSESSO IN TERMINI DI ESCLUSIVITÀ - SUFFICIENZA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINIO - A FINI DELL'USUCAPIONE DELL'ALTRUI QUOTA INDIVISA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DEL POSSESSO IN TERMINI DI ESCLUSIVITÀ - SUFFICIENZA.*
Il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis, ma attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. A tal fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo (art. 1102, secondo comma, cod. civ.) si concreti in Atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa e non soltanto in Atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche Atti familiarmente tollerati dagli altri (art. 1141 cod. civ.) o ancora Atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. (V 1529/85, mass n 439526; (V 3464/75, mass n 377634; (V 2272/72, mass n 398624).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)