Sez. U, Ordinanza n. 24417 del 02/12/2010 (Rv. 614917 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dismissione di immobili pubblici - Cartolarizzazione in base al d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001 - Controversie relative - Giurisdizione - Individuazione - Riferimento all'ordinario criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale si faceva valere la posizione di diritto soggettivo attribuito dall'art. 793 cod. civ. al donante, ed ai suoi eredi, per effetto dell'inadempimento dell'onere gravante su una donazione di beni immobili, successivamente alienati nell'ambito di una procedura di dismissione di beni pubblici).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 793
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)