Sez. 2 - , Sentenza n. 54415 del 13/06/2018 Cc. (dep. 05/12/2018) Rv. 274249 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - IN GENERE | Udienza - Termine di quarantotto ore prescritto per il giudice - Riferimento alla fissazione e all'inizio dell'udienza - Decisione successiva - Legittimità - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - IN GENERE
In tema di convalida del fermo disposto dalla polizia giudiziaria, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice fa riferimento soltanto alla fissazione e al momento di inizio dell'udienza di convalida e non anche al momento in cui è emessa la decisione, che può quindi essere adottata successivamente, purché intervenga a chiusura dell'udienza senza soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)