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Sez. 6, Sentenza n. 46063 del 25/11/2008 Cc. (dep. 12/12/2008) Rv. 242044 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Termine di quarantotto ore prescritto per il giudice - Scadenza - Indicazione.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242044-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA

In materia di convalida dell'arresto in flagranza, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice si riferisce all'inizio dell'udienza di convalida, non avendo rilevanza il momento in cui sono emessi i provvedimenti del giudice, purché intervengano, senza alcuna soluzione di continuità, nello svolgimento dell'udienza stessa. Quando invece l'ordinanza non venga "pronunciata" all'esito dell'udienza, ma venga "depositata" successivamente, tale deposito deve necessariamente essere effettuato entro le 48 ore decorrenti dal momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice, giacché l'intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l'inosservanza del predetto termine perentorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)