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Sez. 6, Sentenza n. 23784 del 07/06/2012 Cc. (dep. 15/06/2012) Rv. 253011 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Termine di quarantotto ore prescritto per il giudice - Scadenza - Indicazione.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253011-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA

In materia di convalida dell'arresto in flagranza, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice si riferisce all'inizio dell'udienza di convalida, non rilevando il momento in cui sono emessi i provvedimenti del giudice, purché gli stessi intervengano, senza alcuna soluzione di continuità, nello svolgimento dell'udienza camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)