Sez. 3, Sentenza n. 7199 del 23/01/2007 Ud. (dep. 21/02/2007) Rv. 236113 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio concesso in violazione di limiti stabiliti dall'art. 164 cod.pen. - Revoca nel giudizio di appello - Natura dichiarativa del provvedimento.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen. - ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. - ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)