Sez. L, Sentenza n. 4090 del 21/03/2002 (Rv. 553190 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione di un contratto - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La parte che censuri in sede di legittimità l'interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto della motivazione interessato ed il modo in cui i suddetti canoni siano stati violati, atteso che, altrimenti, la censura si risolverebbe nella inammissibile esposizione di una interpretazione diversa rispetto a quella contestata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)