Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 17/03/1998 Ud. (dep. 29/04/1998) Rv. 210745 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Emergenza dei nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale - Necessità - Elementi già a conoscenza o pervenuti "aliunde" - Nuove contestazioni - Illegittimità - Conseguenza - Nullità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
Il reato concorrente suscettibile di contestazione da parte del P.M. a norma dell'art. 517 c.p.p. deve emergere per la prima volta dalla istruttoria dibattimentale perché, se era già a conoscenza del P.M. nella fase degli atti di indagine preliminare o perviene "aliunde" a conoscenza dello stesso in modo da escludere il controllo della difesa, la relativa contestazione suppletiva in giudizio costituisce una violazione della "par condicio" delle parti anche perché, fra l'altro, esclude la possibilità che l'imputato chieda il giudizio abbreviato ed è causa di nullità assoluta "in parte qua", costituendo un vizio concernente l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)