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Sez. 3, Sentenza n. 3406 del 17/05/1983 (Rv. 428295 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1983-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428295-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La pretesa del concedente di far cessare la proroga legale del contratto agrario, ove voglia coltivare direttamente il fondo, va valutata alla stregua dell'art. 1 d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 (proporzionalità alle esigenze del fondo della capacità lavorativa della famiglia del concedente) poiché le limitazioni a quella facoltà previste dalla legge 15 luglio 1950 n. 505 (e richiamata dalla legge 11 luglio 1952 n. 765) avevano carattere eccezionale ed hanno cessato di operare con l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di patti agrari. (Conf 1980/81, mass n 412686; (Conf 5575/80, mass n 409434; (Conf 4117/79, mass n 400625; (Conf 5910/78, mass n 395733).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 11/07/1952 num. 765 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)