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Sez. 1, Sentenza n. 503 del 21/01/2000 Cc. (dep. 24/02/2000) Rv. 215386 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Modifica della prescrizioni ai sensi dell'art.7, comma 2, della legge n.1423 del 1956 - Competenza a decidere in pendenza di impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione - È del giudice dell'impugnazione - Ostatività del disposto di cui all'art.7 bis della legge n.1423 del 1956 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215386-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

Qualora sia pendente impugnazione avverso il decreto di applicazione di una misura di prevenzione spetta al giudice dell'impugnazione, e non al tribunale che ha emesso la decisione di primo grado, la competenza ad adottare gli eventuali provvedimenti di modifica delle prescrizioni, ai sensi dell'art.7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n.1423, nulla rilevando in contrario il disposto di cui al successivo art.7 bis della stessa legge, atteso che la competenza funzionale da questo attribuita al tribunale riguarda solo l'ipotesi dei temporanei permessi per motivi di salute. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., pur annullando, per altre ragioni, il provvedimento con il quale la corte d'appello aveva autorizzato l'interessato ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato per ragioni di lavoro, ha affermato che correttamente la stessa corte d'appello si era ritenuta competente ad adottarlo).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)