Sez. 1, Sentenza n. 6788 del 02/12/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209530 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Giudice competente - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di revoca o di modifica di una misura di prevenzione - per tale intendendosi non solo il mutamento delle statuizioni direttamente inerenti alla misura preventiva, ma anche ciascuna delle modalità di esecuzione della medesima - la competenza a decidere spetta al Tribunale che ha emesso il provvedimento di applicazione della misura anche nell'ipotesi di pendenza di impugnazione avverso lo stesso presso la Corte d'appello, in quanto, non consentendo la lettera dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 alcuna distinzione tra provvedimento definitivo e provvedimento non definitivo, la competenza del giudice che lo ha emesso ivi indicata è di carattere funzionale, e quindi non derogabile in funzione della fase in cui si trova la relativa procedura.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)