Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 19/04/1999 Cc. (dep. 28/05/1999) Rv. 213861 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Competenza a decidere - Pendenza dell'appello - Competenza del giudice della impugnazione - Sussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di misure di prevenzione, la competenza per il procedimento di modifica o revoca della misura già disposta spetta, in pendenza dell'appello, al giudice della impugnazione, dovendo quest'ultimo provvedere a riesaminare la pericolosità sociale del soggetto in termini di effettività ed attualità.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)