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Sez. 1, Sentenza n. 6056 del 24/11/1995 Cc. (dep. 19/01/1996) Rv. 203913 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Modifica della misura ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - Competenza - Tribunale che ha emesso la misura originaria - Pendenza dell'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura - Rilevanza ai fini della competenza - Esclusione - Fattispecie in tema di richiesta dell'autorizzazione ad allontanarsi dalla abitazione nelle ore notturne per svolgere attività lavorativa.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203913-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento

In tema di revoca o modifica di una misura di prevenzione, la competenza a decidere spetta al Tribunale che ha emesso il provvedimento di applicazione della misura anche se è pendente impugnazione presso la corte d'Appello poiché l'art. 7 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 non consente alcuna distinzione tra provvedimento definitivo e non definitivo. (Nel caso di specie era stata richiesta l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione nelle ore notturne per svolgere attività lavorativa, il Tribunale aveva ritenuto che la valutazione sulla pericolosità del soggetto, pendente l'impugnazione, spettasse alla Corte d'Appello mentre la cassazione, decidendo sul conflitto sollevato da quest'ultima, ha deciso nel senso di cui in massima).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)