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Sez. U, Sentenza n. 1616 del 21/02/1997 (Rv. 502600 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Attinenza alla validità della costituzione in giudizio - Esclusione - Alla sua efficacia - Configurabilità - Conseguenze - Rilascio o produzione di essa nel corso del giudizio - Ammissibilità - Effetti retroattivi - Sussistenza - Pregressa scadenza del termine per l'impugnazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502600-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione a promuovere giudizi o a resistere, emessa dall'organo collegiale competente, di cui l'organo rappresentante l'ente pubblico deve essere munito, attiene all'efficacia e non alla validità della costituzione in giudizio, sicché essa può intervenire ed essere prodotta in causa anche dopo che sia scaduto il termine per l'impugnazione o per l'opposizione a decreto ingiuntivo

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)