Sez. 6, Sentenza n. 9735 del 10/12/2013 Cc. (dep. 27/02/2014) Rv. 259106 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Agevolazione di un esponente di un'associazione mafiosa - Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
In tema di favoreggiamento personale, per la configurabilità dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in L. n. 203 del 1991) è necessario - quale che sia la posizione associativa del favorito - che la condotta valga oggettivamente ad agevolare anche l'attività dell'associazione mafiosa di riferimento, e che di tale obiettiva funzionalità l'agente sia consapevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva affermato la sussistenza dell'aggravante in relazione ad indagato che aveva procurato ad un soggetto latitante, investito di posizione apicale in un sodalizio di stampo mafioso, un'abitazione in cui alloggiare per settimane senza destare sospetti, ed aveva inoltre svolto per lo stesso mansioni di autista).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)