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Sez. 5, Sentenza n. 26699 del 25/02/2015 Ud. (dep. 24/06/2015) Rv. 263989 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Agevolazione della latitanza di esponente di spicco di associazione mafiosa - Circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263989-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

In tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità sia consapevolmente posta in essere a vantaggio di un dirigente di un'associazione mafiosa, posto che detta condotta è inevitabilmente efficiente a garantire l'operatività dell'associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza con la quale era stata ritenuta sussistente la circostanza in questione sulla base di intercettazioni ambientali da cui emergeva la difficoltà di funzionamento del gruppo criminale nel periodo in cui il favorito era stato detenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)