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Sez. 3, Sentenza n. 15165 del 28/01/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224706 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Configurabilità nei confronti di chi sia titolare di una posizione di garanzia - Committente di lavori edili - Esclusione -.
Stato
decisa il 2003-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224706-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Il committente di lavori edili non può, per ciò solo, essere considerato responsabile della mancata osservanza, da parte dell'assuntore di detti lavori, delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, non essendo derivabile da alcuna fonte giuridica (legge, atto amministrativo o contratto) l'esistenza, in capo al committente, di un dovere di garanzia dell'esatta osservanza delle suindicate norme.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)