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Sez. 3, Sentenza n. 4957 del 21/01/2000 Ud. (dep. 21/04/2000) Rv. 215945 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Rifiuti costituiti dai materiali di risulta di un'attività di demolizione di fabbricati preesistenti, in vista della realizzazione di nuovi fabbricati - Deposito incontrollato di detti rifiuti - Configurabilità del reato a carico del direttore dei lavori nominato dal titolare della concessione edilizia - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215945-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Attesa la specificità dei compiti e delle relative responsabilità attribuiti al direttore dei lavori dall'art.6 della legge 28 febbraio 1985 n.47 e dall'art.2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n.662 (oltre che da altre disposizioni contenute nella legislazione antisismica ed in quella di tutela dei beni ambientali), deve escludersi che il suddetto direttore assuma alcuna posizione di garanzia con riguardo all'osservanza della disciplina in materia di smaltimento di rifiuti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che al direttore dei lavori, solo in quanto tale, potesse addebitarsi la responsabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di risulta della demolizione di fabbricati preesistenti, al posto dei quali dovevano realizzarsi nuovi edifici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10 com. 1 lett. A, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)