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Sez. 3, Sentenza n. 51020 del 11/11/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265982 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omesso versamento di IVA - Soglia di punibilità introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015 - Omissione di poco superiore alla soglia di punibilità - Applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - Bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265982-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, non è applicabile la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" alla condotta di omesso versamento di IVA per un importo di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall'art. 8 del D.Lgs. n. 158 del 2015, atteso che l'eventuale particolare tenuità dell'offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo, dunque, riguardo all'ammontare complessivo dell'imposta non versata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo, con riferimento ad un omesso versamento quantificato nella somma complessiva di 255.486, 00 euro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)