Sez. 3, Sentenza n. 40774 del 05/05/2015 Ud. (dep. 12/10/2015) Rv. 265079 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omesso versamento dell'Iva - Causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Quando si procede per il reato di omesso versamento dell'Iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poichè la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo con riferimento ad un omesso versamento pari a poco più di 112.000 Euro, a fronte della soglia di punibilità fissata in Euro 103, 291, 30).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 bis, Decreto Legisl. 16/03/2015 num. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)