Sez. 3 - , Sentenza n. 58442 del 02/10/2018 Ud. (dep. 28/12/2018) Rv. 275458 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - Soglia di punibilità - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile anche in relazione a reati per i quali è prevista una soglia di punibilità, che integra il livello minimo di disvalore penalmente rilevante, qualora il giudice accerti la minima offensività del fatto sulla base degli indicatori rappresentati dalle modalità della condotta, dall'esiguità del danno o del pericolo da essa derivante e dal grado di colpevolezza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di reati tributari, l'applicazione della causa di non punibilità deve essere valutata non in rapporto all'intero ammontare dell'imposta evasa, ma con riferimento alla sola eccedenza dello stesso rispetto alla soglia di legge).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)