Sez. 1, Sentenza n. 25008 del 25/11/2005 (Rv. 585001 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Valutazione della corte territoriale sulla ragionevolezza della durata del singolo procedimento - Apprezzamento di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la valutazione dei criteri attraverso i quali accertare la violazione del precetto della ragionevole durata del processo - ovverosia, la complessità del caso, il comportamento della parte e del giudice - risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è riservata al giudice del merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per i vizi attinenti la motivazione, consentiti dall'art. 360 cod. proc. civ. (Nella specie, la Corte Suprema, confermando sul punto il decreto impugnato perché congruamente motivato, ha ritenuto circostanze sufficienti a giustificare il formulato giudizio di complessità di un processo penale per il reato di truffa aggravata l'elevatissimo numero delle parti processuali, la quantità di documenti prodotti e esaminati da avvocati e magistrati, nonché la laboriosità degli accertamenti tecnici svolti e delle prove assunte).
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)