Sez. 2, Sentenza n. 19643 del 13/09/2006 (Rv. 592695 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina depenalizzata dei rifiuti - Nozione di "rifiuto" - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Rientrano nella nozione di "rifiuto", ai sensi dell'art. 6, comma primo, lett. a) del d.lgs. n. 22 del 1997 (come risultante dalla interpretazione autentica effettuata dall'art. 14 della legge n. 187 del 2002) tutti i materiali e i beni di cui il soggetto produttore "si disfi", con ciò intendendo qualsiasi comportamento attraverso il quale, in modo diretto o indiretto, una sostanza un materiale o un bene siano avviati e sottoposti ad attività di smaltimento o anche di "recupero", e che sia da altri recuperato e messo in riserva, con esclusione del solo deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i materiali o beni sono prodotti, non rilevando ad escludere la natura di rifiuto del bene l'intenzione di chi effettua il recupero, o anche la reale possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto costituissero rifiuti i materiali ferrosi stoccati presso una ditta di recupero e destinati parzialmente a recupero previa separazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)