Sez. 1, Sentenza n. 3590 del 22/02/2005 (Rv. 583547 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omessa comunicazione annuale al catasto dei rifiuti e omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti - Nozione di rifiuto "ex" d.lgs. n. 22 del 1997.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per la omessa comunicazione annuale all'apposito catasto dei rifiuti ed omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, la definizione di rifiuto fornita dall'art. 6, comma primo, lett. a), dello stesso decreto, in corrispondenza alle direttive comunitarie, consta necessariamente di un elemento oggettivo tabellare, costituito dal fatto di essere l'oggetto o la sostanza di cui si tratta inclusi nell'elenco allegato alla legge, e di uno soggettivo, rappresentato dalla intenzione o dall'obbligo del detentore di disfarsi di tale oggetto o sostanza, senza che rilevi la circostanza che essi siano destinati alla riutilizzazione in un ciclo di produzione o di consumo. Tale conclusione non è contraddetta dalla sopravvenuta interpretazione autentica del citato art. 6 ad opera dell'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modif., nella legge 8 agosto 2002, n. 178, poiché l'interpretazione della definizione legale di rifiuto, condotta alla luce del terzo "considerando" della direttiva CE 75/442, trasfusa nel d.lgs. n. 22 del 1997 - la cui finalità consiste nella tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti (Corte giustizia CEE, sent. 11 novembre 2004, in causa C-457, Niselli, punto 33) - non porta ad escludere da essa "l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)