Sez. 2, Sentenza n. 944 del 20/01/2010 (Rv. 611518 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sostanze integranti rifiuti pericolosi - Mera eventualità di loro riutilizzo mediante operazioni di recupero - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Attività di trasporto - Obbligo di registrazione - Sussistenza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, la mera eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, della sostanza di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi, per essere la stessa inclusa nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (nella specie, liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico), non consente di escludere la sostanza stessa dal novero dei rifiuti, secondo la definizione fornita esclusivamente dall'art. 6 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997, con la conseguenza che sussiste a carico del trasportatore l'obbligo di relativa registrazione, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)