Sez. 1, Sentenza n. 1829 del 13/03/2000 Cc. (dep. 06/05/2000) Rv. 215948 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Sentenza di applicazione della pena su richiesta - Mancata dichiarazione di falsità del documento - Dichiarazione in sede esecutiva - Possibilità solo a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della sentenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI
Qualora con la sentenza di applicazione della pena su richiesta non sia stata dichiarata la falsità di atti o documenti, tale dichiarazione può essere pronunciata, ai sensi dell'art.675, comma 1, c.p.p., in sede esecutiva solo a condizione che dal testo della suddetta sentenza risulti l'avvenuto accertamento della falsità. (Nella specie la sussistenza di tale presupposto è stata esclusa sulla base del rilievo che dalla sentenza risultava soltanto un generico richiamo all'assenza di condizioni per una pronuncia assolutoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 675
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)