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Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 14/06/2001 (Rv. 547478 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Opere anteriori all'entrata in vigore delle leggi 11/1971 e 203/1982 - Esecuzione previo consenso del concedente - Normativa codicistica - Artt. 1632 e 1633 cod. civ. - Art. 1651 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547478-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

Il diritto dell'affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico all'indennità per miglioramenti apportati, prima dell'entrata in vigore delle leggi 11/1971 e 203/1982, con il consenso del concedente, è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1591, 1632 e 1633 cod. civ., riferibili tanto al contratto di affitto a non coltivatore diretto, quanto a quello di affitto a coltivatore diretto, e non anche da quella di cui al successivo art. 1651, che disciplina, invece, l'indennizzabilità dei miglioramenti apportati senza il consenso del concedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1632, Cod. Civ. art. 1633, Cod. Civ. art. 1651

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)