Sez. 3, Sentenza n. 3867 del 26/06/1982 (Rv. 421829 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - CONCILIATORI - PRETORI - LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEI PREDETTI GIUDICI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE INTRODOTTE SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 PUR SE RELATIVE A RAPPORTI IN CORSO - CONTROVERSIA PROMOSSA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - ORDINARIE REGOLE DELLA COMPETENZA PER VALORE RELATIVAMENTE ALLA RISOLUZIONE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - CONCILIATORI - PRETORI - LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEI PREDETTI GIUDICI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE INTRODOTTE SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 PUR SE RELATIVE A RAPPORTI IN CORSO - CONTROVERSIA PROMOSSA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - ORDINARIE REGOLE DELLA COMPETENZA PER VALORE RELATIVAMENTE ALLA RISOLUZIONE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di locazioni di immobili urbani, le Disposizioni degli artt. 43 e 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, che riservano in via esclusiva al pretore od al conciliatore (a seconda del valore) la cognizione delle controversie sulla Determinazione del canone, trovano applicazione con riguardo a tutte le cause introdotte dopo la data di entrata in vigore della legge medesima, pure se si riferiscano a contratti in corso alla data medesima, per i quali la suddetta Determinazione debba effettuarsi in base alla normativa previgente. Pertanto, nella controversia promossa dal locatore dopo quella data, per sentire dichiarare la validità ed efficacia di clausola di adeguamento del canone agli indici ISTAT alla stregua della precedente normativa vincolistica (nella specie, fino alla entrata in vigore del d.l. 24 luglio 1973 n. 426), nonché per conseguire la risoluzione del contratto in base all'inadempimento del locatario rispetto al canone da quantificarsi secondo detta clausola, deve affermarsi, in applicazione delle citate norme della legge n. 392 del 1978, la Competenza del pretore o del conciliatore in ordine allo accertamento della misura del canone, mentre la domanda di risoluzione, che esula dalla previsione delle norme stesse, resta soggetta alle ordinarie regole della Competenza per valore, e, quindi, va devoluta al giudice superiore per il caso in cui esorbiti dai limiti di valore del giudice competente sulla misura del canone (salvo l'Obbligo di sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., fino alla definizione della questione pregiudiziale dell'ammontare del canone). (V 1641/81, mass n 412310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)