Sez. 3, Sentenza n. 1629 del 08/04/1978 (Rv. 391024 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*
Per attivita pericolose - per il cui svolgimento l'art 2050 cod civ stabilisce una presunzione di responsabilita a carico di chi le esercita - debbono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, nonche quelle che comportino la rilevante possibilita del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati: restano percio escluse da tale nozione, e quindi dall'ambito di applicazione della norma suindicata, tutte quelle attivita nelle quali l'eventuale pericolosita, non configurabile in re ipsa, possa soltanto insorgere ove intervengano errori o colpe da parte di terzi utenti del mezzo adoperato. (nella specie, e stato escluso che una piccola giostra, non rientrante fra quelle definite pericolose dalla legge, presentasse in concreto elementi di pericolosita per le caratteristiche stesse dell'impianto). (Conf 1712/72, mass n 358611).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)