diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 542 del 27/01/1982 (Rv. 418254 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418254-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'attività pericolosa, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi la esercita (restando tuttavia a carico del danneggiato l'Onere di provare l'estremo della pericolosità ed il nesso di causalità tra il danno da lui sofferto e l'attività di cui trattasi), è solo quella - sia essa di fabbricazione, di immissione in commercio, di disponibilità di uso - che la sua stessa natura, avendo riguardo alla potenzialità lesiva del suo oggetto, ed i mezzi adoperati qualificano come tale. (V 1155/79, mass n 397365; (V 4110/78, mass n 393727; (V 1629/78, mass n 391024).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)