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Sez. 3, Sentenza n. 1733 del 27/02/1985 (Rv. 439688 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE - ATTIVITÀ NELLE QUALI LA PERICOLOSITÀ, NON CONFIGURABILE IN RE IPSA, POSSA EVENTUALMENTE INSORGERE PER FATTI ESTRANEI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439688-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE - ATTIVITÀ NELLE QUALI LA PERICOLOSITÀ, NON CONFIGURABILE IN RE IPSA, POSSA EVENTUALMENTE INSORGERE PER FATTI ESTRANEI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché per attività pericolose debbono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. o da altre leggi speciali, nonché quelle che comportino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, restano escluse dall'ambito di applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. tutte le attività nelle quali la pericolosità, non configurabile in re ipsa, possa eventualmente insorgere per fatti estranei. (nella specie, alla stregua del principio che precede, la S.C. ha escluso che la mietitrebbiatura possa essere annoverata tra le attività pericolose). (V 908/83, mass n 425666; (V 1629/78, mass n 391024; (V 1712/72, mass n 358611).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)