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Sez. L, Sentenza n. 2921 del 16/06/1989 (Rv. 463129 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INCIDENZA DI SINGOLA VOCE RETRIBUTIVA - AZIONE DI ACCERTAMENTO IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463129-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INCIDENZA DI SINGOLA VOCE RETRIBUTIVA - AZIONE DI ACCERTAMENTO IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di Azione di accertamento, l'interesse ad agire è identificabile anche nell'esigenza di rimuovere l'incertezza sulla entità degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico, ancorché tale incertezza determini in atto non la lesione di un diritto ma solo il pericolo di tale lesione. Sussiste, pertanto, in pendenza del rapporto di lavoro l'interesse del lavoratore ad ottenere - ancorché in Mancanza di contestazione in ordine agli elementi (carattere subordinato del rapporto, anzianità di servizio, entità della retribuzione) rilevanti ai fini del diritto cui attiene la lamentata incertezza - l'accertamento della computabilità di una determinata voce retributiva (come, nella specie, il compenso per lavoro straordinario) ai fini della Determinazione, con riguardo al servizio già prestato, del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, e dell'indennità di anzianità per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore di tale legge (art. 5, primo comma), tenuto conto che, in ipotesi di rapporto di lavoro protrattosi oltre detta data, l'indennità di anzianità spettante secondo la normativa previgente (a norma dello art. 5, primo comma, della legge del 1982) per la frazione anteriore all'1 giugno 1982 costituisce parte di quel "trattamento di fine rapporto" ai sensi dell'art. 2120, che matura giorno per giorno nel corso del rapporto, la cessazione del quale determina non la insorgenza del relativo diritto ma solo la sua esigibilità. (V 240/88, mass n 456826; (V 8297/87, mass n 455891; (V 7341/87, mass n 455392).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)