Sez. U, Sentenza n. 11945 del 15/12/1990 (Rv. 470164 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - SINGOLI - ELEMENTI RETRIBUTIVI - ACCERTAMENTO DELL'INCIDENZA - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INTERESSE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - SINGOLI - ELEMENTI RETRIBUTIVI - ACCERTAMENTO DELL'INCIDENZA - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INTERESSE - SUSSISTENZA.*
La disciplina del trattamento di fine rapporto introdotta dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 in sostituzione dell'art. 2120 cod. civ. - che prevedeva il calcolo dell'indennità di anzianità secondo un criterio di proporzionalità pura in relazione agli anni di servizio ed in base esclusivamente all'ultima retribuzione - può comportare di anno in anno la necessità di determinare l'ammontare del trattamento di fine rapporto già maturato (compresa la quota d'indennità di anzianità a norma dell'art. 5, primo comma, della stessa legge) per predisporre i futuri conteggi e controllare l'esatto importo delle anticipazioni che il dipendente può pretendere per le necessità precisate nell'ottavo comma dello stesso art. 2120 (nuovo testo), con la conseguente sussistenza di un interesse attuale e concreto del lavoratore ancora in servizio a domandare - a fronte dell'eventuale contestazione della computabilità di determinati elementi retributivi (nella specie, compensi per lavoro straordinario, notturno, notturno-festivo e festivo) nel trattamento di fine rapporto - l'accertamento giudiziale di tale computabilità. (Conf 4556/90, mass n 467277; (Conf 1796/90, mass n 465710; (Conf 5723/89, mass n 464648; (Conf 4933/89, mass n 464268; (Conf 2921/89, mass n 463129; (contra 55/90, mass n 464765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)