Sez. L, Sentenza n. 4556 del 19/05/1990 (Rv. 467277 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DURANTE IL RAPPORTO - INTERESSE DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DURANTE IL RAPPORTO - INTERESSE DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
Anche in costanza del rapporto di lavoro è ammissibile l'Azione del lavoratore per l'accertamento della computabilità di una determinata voce della retribuzione (nella specie: compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, percepito in misura fissa e continuativa) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, atteso che il lavoratore ha uno specifico diritto, con quello alla relativa informazione (riconosciutogli dall'art. 2, nono comma; della legge 29 maggio 1982 n. 297), avente ad oggetto l'esatta Determinazione degli accantonamenti annuali progressivamente maturati nel corso del rapporto stesso secondo la disciplina dettata dall'art. 2120 cod. civ. nel testo sostituito dall'art. 1 della legge cit., ancorché il suo credito sia esigibile soltanto al momento della cessazione del rapporto e salvo il diritto all'anticipazione nei casi previsti e disciplinati dall'art. 2120 cit.. (Conf 55/90, mass n 464765; (Conf 2921/89, mass n 463129; (Conf 5723/89, mass n 464648; (Conf 4933/89, mass n 464268).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)