Sez. 1, Sentenza n. 7907 del 18/05/2012 (Rv. 622795 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci di società - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Eccezioni - Transazione raggiunta tra la società e alcuni tra i condebitori - Scioglimento del vincolo di solidarietà passiva - Effetti - Rapporti interni tra i debitori - Modalità di accertamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)
L'azione di responsabilità, promossa contro gli organi della società ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorché l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)