Sez. U, Sentenza n. 27169 del 28/12/2007 (Rv. 601050 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) - Riparto - Criteri - Riflessi sul contratto di appalto delle irregolarità ed illegittimità della procedura amministrativa a monte - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e, quelle tassativamente indicate, relative alla successiva fase contrattuale, conferma che, in linea di principio, rientra nella giurisdizione ordinaria lo scrutinio dei riflessi sul contratto di appalto delle irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte; in particolare, non solo le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti), ma anche la successiva mancanza legale provocata dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, perché il criterio di riparto della giurisdizione non è fondato sul grado ed i profili di connessione tra dette disfunzioni ed il sistema delle invalidità-inefficacia del contratto, e neppure sulla tipologia delle sanzioni civilistiche (che la dottrina e giurisprudenza di volta in volta gli riservano) (nullità, annullabilità invocabile dall'amministrazione committente, automatica ed immediata caducazione con efficacia "ex tunc", inefficacia sopravvenuta del contratto), ma unicamente sulla separazione imposta dall'art. 103, primo comma, Cost. tra il piano del diritto pubblico (e del procedimento amministrativo) ed il piano negoziale, interamente retto dal diritto privato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 1, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)