Sez. U, Sentenza n. 29425 del 17/12/2008 (Rv. 606214 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Contratti aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture - Comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione. Fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto - Fase contrattuale successiva - Riparto di giurisdizione - Criteri - Revoca dell'aggiudicazione successiva alla stipula per sopravvenuti motivi di opportunità - Qualificazione - Recesso - Giurisdizione dell'AGO.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
Nelle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre la successiva fase contrattuale, afferente all'esecuzione del rapporto, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (con la sola eccezione del recesso dell'appaltante ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 252 del 1998, fondato sull'acquisizione dell'informativa prefettizia per infiltrazioni mafiose nell'impresa appaltatrice, quand'anche già stipulante). Conseguentemente, una volta stipulato il contratto, la revoca dell'aggiudicazione effettuata per sopravvenuti motivi di opportunità, fondati sulla diversa destinazione dei fondi assegnati, rientra nell'ambito del generale potere contrattuale di recesso (previsto, per i contratti di appalto di opere pubbliche, dall'art. 345 all. F della legge n. 2248 del 1865), sul cui esercizio sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 345, DPR 03/06/1998 num. 252 art. 11 com. 2, DPR 03/06/1998 num. 252 art. 11 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)