Sez. L, Sentenza n. 1360 del 09/04/1977 (Rv. 385071 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA DEL LAVORATORE - AZIONE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - DISTINZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA DEL LAVORATORE - AZIONE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - DISTINZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
L'Azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per i danni conseguenti all'omesso parziale pagamento dei contributi assicurativi prevista dal secondo comma dell'art 2116 cod civ va distinta per contenuto e presupposti dall'Azione diretta alla tutela della posizione assicurativa e si prescrive nel termine di dieci anni, i quali decorrono non gia dal momento della cessazione del rapporto di lavoro o da quello dell'avvenuta prescrizione dei contributi evasi, ma dal momento in cui si realizzano entrambi i presupposti di fatto sui quali poggia il fondamento dell'Azione, e cioe da quando si verifica la definitiva perdita, da parte del lavoratore, del diritto alla prestazione dell'Assicurazione obbligatoria e risulti la mancata o irregolare contribuzione, da parte del datore di lavoro, che tale perdita ha determinato, perche solo nel momento della mancata corresponsione della prestazione previdenziale, per detta causa, da parte dell'istituto assicuratore, si concreta il rapporto risarcitorio previsto dalla citata norma dell'art 2116 cod civ. (Conf 30/76, mass n 378643; (Conf 4169/75, mass n 378513; (Conf 4114/75, mass n 378432).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)