Sez. L, Sentenza n. 30 del 08/01/1976 (Rv. 378643 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE RISARCITORIA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO - PERDITA DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - NECESSITA - PENDENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - OMESSA OD IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - AZIONE RISARCITORIA DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTO - FINALITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE RISARCITORIA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO - PERDITA DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - NECESSITA - PENDENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - OMESSA OD IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - AZIONE RISARCITORIA DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTO - FINALITA.*
L'Azione risarcitoria di cui all'art 2116 cod civ, puo essere esperita dal lavoratore soltanto quando venga in essere il duplice presupposto costituito oltre che dall'inadempienza contributiva del datore di lavoro anche dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale derivata dal suddetto inadempimento, essendo necessario che il pregiudizio subito dal lavoratore per l'omesso versamento dei contributi assume concreta esistenza e dimensione, in relazione al tipo ed all'entita della prestazione assicurativa perduta. Peraltro, durante il corso del rapporto assicurativo, il prestatore d'opera, nel caso di omesso o irregolare versamento dei contributi assicurativi, puo tutelare il proprio interesse al legittimo ed utile svolgimento del rapporto assicurativo, mediante una diversa Azione, caratterizzata, nella sua struttura, dalla particolare natura virtuale e potenziale del danno, il cui avverarsi e pur sempre subordinato alla perdita totale o parziale della pensione. In particolare, questa Azione puo essere rivolta ad ottenere o una condanna generica dell'imprenditore al risarcimento del danno (la quale consente l'iscrizione ipotecaria contro quest'ultimo) ovvero alla reintegrazione specifica prevista dall'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)