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Sez. 6, Sentenza n. 238 del 14/01/2000 Cc. (dep. 05/04/2000) Rv. 215858 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Associazione per delinquere di tipo mafioso - Riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 della l. 12 luglio 1991, n. 203 - Incidenza sul regime della custodia cautelare - Sussistenza - Valutazione delle esigenze cautelari secondo i criteri ordinari - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215858-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari personali applicate nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, fa venire meno, oltre che gli effetti penali sostanziali di cui al precedente art. 7, anche gli effetti penali processuali, e, segnatamente, il particolare regime cautelare di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. È, infatti, lo stesso legislatore, con la posizione della norma, a prevedere il venir meno delle particolari esigenze cautelari sottese alle disposizioni eccezionali di cui all'art. 7 della stessa legge, tra le quali lo speciale regime cautelare ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. Ciò, peraltro, non comporta il venire meno della necessità di una valutazione della pericolosità del soggetto, ma implica soltanto che tale giudizio va espresso, a norma degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen., in coerenza con l'accertamento della dissociazione dell'imputato dall'organizzazione mafiosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)