Sez. 5, Sentenza n. 22897 del 27/04/2001 Ud. (dep. 06/06/2001) Rv. 219436 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Rottura del vincolo associativo attraverso la collaborazione o dissociazione - Presupposti - Indicazione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione di stampo mafioso (art. 416 <<bis>> cod. pen.), la rottura del vincolo associativo che lega taluno al sodalizio criminoso, con i conseguenti effetti sul piano della configurabilità dei reati realizzati dal sodalizio e del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può avvenire o attraverso lo speciale contributo di collaborazione prestato agli organi di giustizia oppure attraverso la dissociazione dall'organismo malavitoso, vale a dire attraverso la prestazione di un'attività di segno contrario a quella associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale, essendo irrilevante per l'ordinamento giuridico un'abiura o un'altra forma di manifestazione di pentimento rilevante nel solo contesto culturale mafioso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)