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Sez. 2, Sentenza n. 5547 del 25/11/1978 (Rv. 395333 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395333-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il termine di un anno per la denuncia di rovina o dei gravi difetti della costruzione di un immobile, stabilito dall'art 1669, primo comma, cod civ, a pena di decadenza dall'Azione di responsabilita contro l'appaltatore, decorre non da quando il committente abbia avuto la cognizione di semplici segni apparenti ed esteriori di danno o di pericolo, ma dal momento in cui il medesimo abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravita dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera. L'accertamento del momento nel quale la conoscenza dei difetti dell'opera sia stata acquisita, nonche dell'osservanza dei termini di prescrizione e di decadenza previsti dal citato art 1669 cod civ rientra nei compiti esclusivamente riservati al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, ove sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e da errori di diritto. (V 1426/76, mass n 380137; (V 1472/75, mass n 375049; (Conf 1369/75, mass n 374910).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)